Gli odori sono una delle forme di impatto ambientale più difficili da quantificare: soggettivi per definizione, differenti per tipologia e intensità, dipendono dall’olfatto dell’esaminatore e dalle condizioni meteorologiche istantanee.
Esiste un metodo standardizzato, riconosciuto a livello europeo, per valutare l'impatto odorigeno di un impianto o di un processo nel territorio, monitorando l’aria ambiente circostante: la Field Inspection – Grid Method, descritta dalla norma UNI EN 16841-1:2017.
È l'unico metodo previsto per questo tipo di monitoraggio secondo il documento JRC della Commissione Europea sulle migliori tecniche disponibili per gli impianti IED (Industrial Emissions Directive 2010/75/EU) e dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 sulle BAT per il trattamento dei rifiuti.
Il principio è semplice nella struttura e rigoroso nell'esecuzione.
L'area intorno alla sorgente da monitorare viene suddivisa in una griglia di maglie quadrate, i cui vertici (chiamati nodi) costituiscono i punti di misura. In ogni nodo, un segnalatore certificato esegue 60 misurazioni olfattive consecutive, una ogni 10 secondi, per una durata complessiva di 10 minuti per punto.
La certificazione dei segnalatori è un passo fondamentale della procedura: l'idoneità di chi effettua le misure viene verificata tramite prove olfattive in olfattometria dinamica, secondo la norma UNI EN 13725:2004.
Se in un dato nodo vengono percepiti odori in almeno 6 misurazioni su 60, cioè nel 10% o più delle rilevazioni, l'intera ora in cui avviene la misurazione viene classificata come ora di odore.
Il valore del 10% così definito non è una soglia normativa. È una definizione operativa: serve a classificare un'ora di misura come positiva o negativa. La norma stessa è esplicita su questo: ha valore informativo. Permette di caratterizzare l'impatto odorigeno in modo rappresentativo, ma non include vincoli sulla frequenza massima ammissibile.
Per quanto riguarda la valutazione dell’accettabilità dell’impatto olfattivo causato da un qualsiasi impianto su un recettore esterno, invece, è possibile fare riferimento alle indicazioni riportate nella recente Delibera del Consiglio SNPA n.268/25 del 23.01.2025 “Emissioni odorigene: elementi di riferimento e approcci metodologici per il monitoraggio”: questa delibera fissa come accettabili un numero di ore di odore/anno pari al 10% per una zona residenziale o mista, e pari al 15% per una zona industriale o agricola.
Il dato grezzo delle ore di odore per ogni maglia non è sufficiente per attribuire la responsabilità ad una sorgente specifica. La norma lo sa e prevede un passaggio ulteriore: la verifica di plausibilità.
Per ogni ora di odore rilevata, occorre verificare se la sorgente ipotizzata possa ragionevolmente essere responsabile dell’odore percepito. Lo strumento è la correlazione con i dati meteorologici registrati in prossimità dell'impianto.
La logica è la seguente:
● se la velocità del vento, mediata sui 10 minuti della misura, è inferiore a 1 m/s, l'ora di odore è considerata sempre potenzialmente correlabile alla sorgente. Con vento debole, infatti, l’odore può spostarsi per diffusione e, in questo caso, la diffusione non ha una direzione prevalente.
● se la velocità supera 1 m/s, si valuta il vettore che collega la sorgente al nodo di misura: la correlazione è considerata plausibile solo se la direzione del vento rientra in un cono di 120° (60° per lato) rispetto a quel vettore.
Questo passaggio trasforma un dato di frequenza di odore in un dato contestualizzato. Un'alta percentuale di ore di odore, in condizioni di vento dominante da direzione opposta o diversa rispetto alla sorgente indagata, è un'informazione molto diversa dalla stessa percentuale con vento in direzione favorevole.
La norma non obbliga a specificare la tipologia di odore rilevato. Qualunque deviazione da un odore neutro di fondo è classificata come "odore", indipendentemente dalla sua origine. In linea di principio, odore di traffico, sfalcio d'erba o letame possono tutti contribuire alla frequenza di ore di odore di un impianto industriale.
Tuttavia, la norma consente esplicitamente e a discrezione di chi conduce la campagna di monitoraggio odorigeno, di differenziare le misure per tipologia di odore, con le stesse modalità di rilevamento. Questa scelta ha un impatto diretto sulla qualità dell'interpretazione finale: conoscere la tipologia di odore percepita è l'unico modo per separare il contributo della sorgente di interesse da quello di altri odori derivanti da altre attività sul territorio.
La Field Inspection non sostituisce la modellazione dispersionale né la misura strumentale delle concentrazioni. Opera su un piano diverso: rileva la percezione effettiva al suolo, nelle condizioni reali di esposizione della popolazione, usando il naso umano come strumento.
I suoi limiti sono noti e dichiarati dalla norma stessa: non fissa soglie, non attribuisce causalità in modo automatico, richiede un numero significativo di sessioni per essere statisticamente robusta. Ma proprio per questo, applicata correttamente, con panel certificati, dati meteo affidabili, differenziazione per tipologia di odore e verifica di plausibilità, produce un quadro dell'impatto odorigeno al suolo che nessun altro metodo attualmente disponibile è in grado di fornire con lo stesso livello di rappresentatività territoriale.
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